Sez. 2, Sentenza n. 1876 del 11/02/2002 (Rv. 552153 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Legge regionale del Veneto n. 19 del 1990 - Decadenza per perdita del requisito di non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare - Riferimento della perdita del requisito anche ad uno solo dei componenti del nucleo familiare - Sufficienza - Difficoltà a mandare via l'inquilino a causa della legge sugli sfratti - Irrilevanza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, ai fini della decadenza dall'assegnazione di un alloggio è sufficiente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma primo lett. c), e 41 legge regionale del Veneto 20 marzo 1990, n. 19, che (anche) uno solo dei componenti del nucleo familiare abbia la titolarità degli indicati diritti (di proprietà, usufrutto, uso e abitazione) su un alloggio, e che quest'ultimo sia adeguato alle esigenze del nucleo familiare, risulti ubicato nell'ambito regionale, e non sia dichiarato inabitabile per motivi statici o impropri o ai sensi del punto 19, lett. a), dell'art. 7 d.P.R. n. 1035 del 1972; mentre resta irrilevante la eventuale difficoltà di mandare via l'inquilino a causa della legge in materia di sfratti.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 20/03/1990 num. 19 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1235 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)