Sez. 1, Sentenza n. 887 del 21/03/1968 (Rv. 332219 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA)- OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO- RISARCIMENTO DEL DANNO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DANNO - DETERMINAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA)- OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO- RISARCIMENTO DEL DANNO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - DANNO - DETERMINAZIONE.*
Decorso il biennio dall'occupazione di un bene da parte della pubblica amministrazione, l'ulteriore detenzione di esso diventa illegittima in quanto mancante di titolo, con la conseguenza che l'ente occupante e tenuto alla restituzione di esso, e, qualora questa non sia piu possibile per essere stato il bene trasformato o per essere state su di esso costruite delle opere, al risarcimento del danno. Una volta intervenuto, ancorche tardivamente, il decreto di espropriazione, l'occupazione cessa, con effetto ex nunc, di essere illegittima, e l'ente occupante e tenuto a corrispondere l'indennizzo per il danno cagionato dal protrarsi della occupazione temporanea nel periodo compreso fra la scadenza del biennio e il decreto di esproprio. Tale danno si identifica con la mancata percezione del reddito che il bene avrebbe presumibilmente prodotto nel detto periodo, pur non essendo escluso un indennizzo risarcitorio maggiore, purche sia data rigorosa dimostrazione del maggior pregiudizio sofferto.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)