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Sez. 1, Sentenza n. 668 del 08/03/1972 (Rv. 356745 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNIZZO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - LIMITI DEL DANNO RISARCIBILE.*
Stato
decisa il 1972-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356745-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IMPOSSIBILE RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DEL DANNO - INDENNIZZO - SOPRAVVENIENZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - LIMITI DEL DANNO RISARCIBILE.*

Qualora l'occupazione di un fondo - o la protrazione di essa oltre il biennio - conservi (o assuma) carattere abusivo per non essere mai intervenuto il decreto di espropriazione nonostante la realizzazione dell'opera pubblica, pur non verificandosi il trasferimento della proprieta dell'immobile a favore dell'ente occupante, il giudice non puo ordinare la restituzione del bene occupato, stante la sua radicale trasformazione e incorporazione nell'opera pubblica, ma, unicamente, condannare la pa alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, del valore del bene, calcolato alla data della decisione, oltre all'indennizzo per il mancato godimento fino a tale data. Qualora, invece, intervenga, ancorche in pendenza del giudizio per il risarcimento dei danni, il decreto di espropriazione del bene abusivamente occupato, si verifica il trapasso della proprieta del bene a favore dello ente espropriante con la connessa obbligazione di corrispondere l'indennita di esproprio fissata nel decreto: in tal caso la liquidazione risarcitoria deve essere effettuata esclusivamente in relazione al periodo precedente al decreto di espropriazione, in misura corrispondente alla mancata percezione del reddito che il bene avrebbe prodotto, salva la prova di maggiori danni consistenti nella perdita di concrete e specifiche occasioni di vendita o di altri determinati benefici. (V 1716'69, mass n 340715; 1578'69, mass n 340472; 3531'68, mass n (336697; 887'68, mass n 332219).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)