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Sez. 5, Sentenza n. 7912 del 04/05/1993 Ud. (dep. 23/08/1993) Rv. 194876 - 01

Reati fallimentari - In genere | Sentenza dichiarativa di fallimento - Natura di elemento costitutivo dei reati fallimentari - Attitudine a fare stato nel procedimento penale - Permanente validità di tali principi anche nel nuovo processo penale.
Stato
decisa il 1993-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/194876-01

Reati fallimentari - In genere

La nuova disciplina processualpenalistica in materia di questioni pregiudiziali non incide sulla validità della tradizionale qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo dei reati di bancarotta, ivi compresi quelli configurabili ai sensi dell'art. 223 legge fall. a carico dei soggetti ivi menzionati, in funzione delle qualità da essi rivestite. Ciò implica che rimane anche valido il principio per cui la dichiarazione di fallimento, una volta che abbia acquisito il carattere della irrevocabilità, viene a costituire un dato definitivo e vincolante sul quale non possono più sorgere questioni che non siano collegate alla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 479, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)