Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud. (dep. 02/10/2017) Rv. 271114 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Bancarotta prefallimentare - Consumazione - Data della sentenza di fallimento - Valenza del principio.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. (In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 44, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)