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Sez. 5, Sentenza n. 10059 del 01/08/2000 (Rv. 539009 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Atti di conferimento di immobili ad una società di capitali - INVIM - Applicabilità - Contrasto con la Direttiva CEE 69/335 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539009-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In relazione agli atti di conferimento di immobili ad una società di capitali, la disciplina dell'INVIM, in quanto (come anche affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza 11 dicembre 1997 in causa SIF Spa c. Amministrazione delle finanze della Repubblica italiana)non colpisce l'atto di conferimento in sè, ma l'incremento di valore del bene nell'arco temporale compreso fra il precedente trasferimento e quello connesso al conferimento, non contrasta con la direttiva comunitaria 69/335/CEE.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)