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Sez. 3, Sentenza n. 22830 del 10/11/2010 (Rv. 615155 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Estinzione di società di capitali - Effetti sul processo - Pronuncia condanna contro la società estinta - Ammissibilità - Esclusione - Impugnazione proposta contro la società estinta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615155-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

Nel caso in cui una società di capitali, dopo aver promosso un procedimento civile, si estingua e venga cancellata dal registro delle società in pendenza di giudizio, non è possibile emettere una pronuncia di condanna contro di essa, in quanto soggetto non più esistente; ne consegue che, ove una tale condanna sia comunque pronunciata, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti della società estinta. (Fattispecie relativa a società cancellata dal registro delle imprese in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, per la quale l'effetto estintivo si è, pertanto, verificato dal 1° gennaio 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)