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Sez. L, Sentenza n. 15691 del 20/10/2003 (Rv. 567539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione processuale delle società - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione della società - Esclusione - In difetto di liquidazione di tutti i rapporti pendenti - Conseguenze - Cancellazione intervenuta durante la pendenza di un giudizio - Legittimazione della società - Permanenza - Successive fasi di impugnazione - Inclusione - Conseguenze - Legittimazione dei soci in relazione a presunti crediti della società - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)

L'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese ha funzione di pubblicità, e non ne determina l'estinzione, ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ne consegue che, fino a tale momento, permane la legittimazione processuale in capo alla società e deve escludersi, anche con riferimento alle successive fasi di impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato debba proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. Corollario della permanenza dell'autonomia patrimoniale della società è che i singoli soci non possono agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla società, potendo essi agire, quali organi della società tuttora in vita, solo qualora ne abbiano la rappresentanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2200, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)