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Sez. 3, Sentenza n. 4217 del 20/06/1988 (Rv. 459265 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ - CONCESSIONI DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459265-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ - CONCESSIONI DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - CONDIZIONI.*

In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, secondo cui il giudice può assegnare al conduttore, per sanare la morosità, un termine non superiore a giorni novanta "dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà" ovvero di giorni centoventi "se la inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie e gravi, comprovate condizioni di difficoltà" (commi secondo e quarto dell'articolo citato), comporta che anche per la prima ipotesi risulti agli Atti la prova delle condizioni di difficoltà in cui sia venuto a versare il conduttore, restando la diversa durata del termine correlata alla minore o maggiore gravità di tali condizioni. (V 1817/84, mass n 433889; (V 4490/82, mass n 422479).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)