Sez. 3, Sentenza n. 1817 del 16/03/1984 (Rv. 433889 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO SULLA MOROSITÀ - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
A norma dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (disciplina della locazione degli immobili urbani), la concessione di un termine per il pagamento dei canoni scaduti rappresenta non un Obbligo ma una facoltà discrezionale di cui il giudice può avvalersi quando, non essendo stato effettuato il pagamento in udienza, sussistono comprovate condizioni di difficoltà del conduttore.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)