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Sez. 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020 (Rv. 657681 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti.
Stato
decisa il 2020-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657681-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2728

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)