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Sez. 3, Sentenza n. 4546 del 11/10/1978 (Rv. 394222 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DEBITO PRINCIPALE RIPARTITO IN SCADENZE PERIODICHE - DECADENZA DELLA FIDEIUSSIONE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - RIFERIMENTO A CIASCUNA SCADENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394222-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DEBITO PRINCIPALE RIPARTITO IN SCADENZE PERIODICHE - DECADENZA DELLA FIDEIUSSIONE - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA - RIFERIMENTO A CIASCUNA SCADENZA - CONDIZIONI.*

La decadenza della fideiussione, prevista dall'art 1957 cod civ per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, puo verificarsi - se il debito principale sia ripartito in scadenze periodiche - in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Ma se l'obbligazione e unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalita per agevolare una delle parti, il debito non puo considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)