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Sez. 3, Sentenza n. 23967 del 23/12/2004 (Rv. 579382 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Obblighi del fideiussore - Permanenza - Condizioni - Oneri del creditore - Tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale - Inosservanza - Conseguenze - Estinzione della fideiussione - Circostanza obbiettiva del decorso del termine - Sufficienza - Stati soggettivi del creditore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579382-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In tema di fideiussione, la norma di cui all'art.1957 cod.civ. (a mente della quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purchè il creditore abbia, entro sei mesi, proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate) si applica a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo (da considerarsi irrilevante) addotto dal creditore a giustificazione della sua inerzia, a prescindere, cioè, dal motivo per cui quest'ultimo non abbia coltivato le istanze di cui alla norma citata, dovendosi senz'altro predicare la legittimità dell'effetto estintivo della fideiussione all'esito della sola, obbiettiva circostanza del decorso del termine di sei mesi. In tema di termini prescrizionali e/o decadenziali, difatti, l'ordinamento, perseguendo indubitabili fini di certezza delle situazioni giuridiche, attribuisce rilievo unico, decisivo ed automatico alla circostanza che il termine stesso sia scaduto - senza che il soggetto abbia adempiuto all'onere o al dovere impostogli onde conseguire il soddisfacimento di un suo diritto ovvero giovarsi di effetti giuridici a lui favorevoli -, prescindendo "tout court" da valutazioni di tipo soggettivo (atteggiamento psicologico dell'interessato, motivi da lui perseguiti) in ragione delle quali si sia lasciato inutilmente scadere il termine di volta in volta fissato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)