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Sez. 6, Sentenza n. 34306 del 16/09/2025 Cc. (dep. 21/10/2025) Rv. 288719-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Somme derivanti dall’estinzione di polizza assicurativa per il recesso dell’assicurato antecedente alla scadenza - Riutilizzazione a fini non previdenziali - Limiti di impignorabilità ex art. 545 cod. proc. civ. - Esclusione - Assoggettabilità a sequestro e confisca per equivalente - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288719-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Sono assoggettabili a confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, le somme derivate dall'estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall'assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, in quanto alle stesse non si applicano i limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 quater, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1923, Cod. Civ. art. 1919, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)