Sez. 3, Sentenza n. 11945 del 10/11/2016 Cc. (dep. 13/03/2017) Rv. 270307 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Contratto di assicurazione sulla vita - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall'art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo. (Fattispecie relativa al sequestro di polizza assicurativa a favore di un terzo, in cui la Corte ha precisato che il diritto acquistato dal beneficiario ex art. 1920, comma terzo, cod. civ. non esclude la sequestrabilità dei premi versati, posto che essi non possono considerarsi come definitivamente usciti dal patrimonio del contraente, data la revocabilità del beneficio ex art. 1921 cod. civ. e la possibilità di riscatto e riduzione della polizza ex art.1925 stesso codice).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1920 com. 3, Cod. Civ. art. 1921, Cod. Civ. art. 1923, Cod. Civ. art. 1925
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)