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Sez. U, Sentenza n. 5820 del 01/10/1986 (Rv. 448237 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - LEGGE N. 865 DEL 1971 - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN VIA PROVVISORIA - CESSIONE VOLONTARIA DEL BENE ESPROPRIANDO - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE OD INTEGRAZIONE DI DETTA INDENNITÀ - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448237-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - IN GENERE - LEGGE N. 865 DEL 1971 - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN VIA PROVVISORIA - CESSIONE VOLONTARIA DEL BENE ESPROPRIANDO - DOMANDA DI RILIQUIDAZIONE OD INTEGRAZIONE DI DETTA INDENNITÀ - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*

Nel caso di cessione volontaria del bene espropriando, secondo la previsione dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per un prezzo correlato all'indennità fissata in via provvisoria, la domanda proposta dal cedente, per conseguire, fermo restando il trasferimento della proprietà, una riliquidazione od integrazione di detta indennità, e quindi delle somme dovutegli, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, al pari della controversia attinente al "quantum" dell'indennità espropriativa definitiva, si ricollega al diritto soggettivo dell'istante di ottenere un congruo indennizzo per la perdita del bene.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)