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Sez. U, Sentenza n. 7455 del 11/08/1997 (Rv. 506663 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cessione volontaria del bene "ex" art. 12 legge n. 865 del 1971 - Domanda di riliquidazione o integrazione dell'indennità di espropriazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Eccezione di mancato perfezionamento della procedura - Questione di merito - Irrilevanza ai fini della giurisdizione.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506663-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In caso di cessione volontaria del bene immobile assoggettato ad espropriazione per pubblica utilità, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le controversie afferenti non solo al pagamento, ma anche alla riliquidazione o integrazione dell'indennità concordata, a norma dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, atteso che tali domande si fondano sul diritto soggettivo all'indennizzo per la perdita del bene, diritto che trova immediata tutela nello speciale modello procedimentale, previsto da detta normativa, che non lascia margine di discrezionalità alla Pubblica Amministrazione. Nè tale competenza giurisdizionale è esclusa ove la P.A. deduca il mancato perfezionamento della procedura di espropriazione, riguardando la relativa questione uno dei presupposti per l'accoglimento della domanda e quindi il merito.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)