Sez. L, Sentenza n. 5573 del 13/11/1985 (Rv. 442766 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - FORME DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA - ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA - TASSATIVITÀ - PRESUNZIONI SEMPLICI - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD APPELLO DELL'INPS.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - FORME DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA - ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA - TASSATIVITÀ - PRESUNZIONI SEMPLICI - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD APPELLO DELL'INPS.*
Le forme di conferimento della procura alle liti, consistenti nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata, sono previste tassativamente dall'art. 83 cod. proc. civ., e perciò non possono essere surrogate da presunzioni semplici. (nella specie, la Corte suprema ha annullato la decisione del giudice del merito, secondo cui, pur non essendo stata depositata la procura alle liti, l'appello dell'INPS non avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile, essendo noto ai giudici che il difensore che aveva sottoscritto l'atto d'impugnazione era capo del locale ufficio legale dell'istituto, che aveva rappresentato in tutti i giudizi, ciò bastando a fondare una presunzione di conferimento della procura). (V 5164/79, mass n 401783).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)