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Sez. 3, Sentenza n. 9625 del 16/06/2003 (Rv. 564294 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564294-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In base al disposto dell'art. 399, terzo comma, cod. proc. civ., le sentenze rese dal giudice di pace in giudizio di equità necessaria sono inappellabili, ed avverso le stesse è proponibile soltanto il ricorso per cassazione, senza che vi sia spazio per una distinzione tra le sentenze a contenuto sostanziale e quelle a contenuto interamente processuale (tra le quali le decisioni rese in materia di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)