Sez. 3, Sentenza n. 16379 del 04/08/2005 (Rv. 585524 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Agli atti esecutivi o all'esecuzione - Qualificazione - Criterio - Ai fini dell'impugnazione esperibile - Rilevanza esclusiva della qualificazione giuridica effettuata dal giudice del provvedimento - Conseguenze - Omessa qualificazione da parte del giudice - Spettanza della stessa al giudice dell'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte; con riferimento ad una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi. In sede di impugnazione, ivi compreso il giudizio di cassazione, qualora il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", può essere esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma altresì dell'ammissibilità' dell'impugnazione. (Enunciando tali principi di diritto la S.C., rilevato che i giudici di primo e secondo grado non avevano qualificato l'opposizione - da ritenersi opposizione agli atti esecutivi - se non genericamente come opposizione al precetto e quindi in modo tale da ricondurla sia all'art. 615 che all'art. 617 cod. proc. civ. - e che il giudice d'appello invece di dichiarare inammissibile il gravame lo aveva rigettato, ha corretto in tal senso la motivazione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)