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Sez. 3, Sentenza n. 770 del 05/02/1979 (Rv. 396952 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO MEDIANTE NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396952-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESERCIZIO MEDIANTE NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*

In materia di riscatto agrario, ove il coltivatore, entro il termine di decadenza previsto dall'art 8, quinto comma, della legge n 590 del 1965, abbia dichiarato di voler esercitare il riscatto, mediante la notifica di un atto di citazione contenente tale manifestazione di volonta, la successiva Estinzione del processo non toglie efficacia alla dichiarazione medesima, avente natura sostanziale, e non produce conseguentemente alcuna decadenza dal diritto di riscatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)