Sez. 3, Sentenza n. 863 del 11/02/1989 (Rv. 461877 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - ESERCIZIO MEDIANTE NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - ESERCIZIO MEDIANTE NOTIFICA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - IRRILEVANZA.*
In materia di rapporti agrari, poiché anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 2 del 1979, che costituisce interpretazione autentica della legge n. 590 del 1965, il diritto di riscatto può esercitarsi in via stragiudiziale, rilevando in tale ipotesi la adesione del terzo retrattato soltanto al fine della decorrenza del termine per il pagamento del prezzo, qualora il retratto venga esercitato (entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita ex art. 8, quinto comma, della citata legge n. 590 del 1965) con domanda giudiziale, questa assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale con la conseguenza che la successiva Estinzione del processo non toglie efficacia alla dichiarazione medesima e non comporta la decadenza dal diritto di riscatto. (V 2407/82, mass n 420277; (V 2339/82, mass n 420221; (V 4214/80, mass n 408084; (Conf 770/79, mass n 396952; (contra 4214/80, mass n 408085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)