Sez. L, Sentenza n. 1310 del 06/02/1988 (Rv. 457471 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO D'APPLICAZIONE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DEI LAVORATORI OCCUPATI EX ART. 35 ST. LAVORATORI - APPRENDISTI - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - LAVORATORI ASSUNTI IN RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO D'APPLICAZIONE - IN GENERE - NUMERO MINIMO DEI LAVORATORI OCCUPATI EX ART. 35 ST. LAVORATORI - APPRENDISTI - COMPATIBILITÀ - CONDIZIONI - LAVORATORI ASSUNTI IN RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*
Mentre debbono farsi rientrare nel numero minimo di lavoratori occupati, richiesto dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970 per l'applicabilità dell'art. 18 della stessa legge, gli apprendisti, ove questi siano adibiti a normali prestazioni lavorative e siano in tal modo inseriti di fatto nell'organizzazione imprenditoriale, invece non possono essere computati nel detto numero coloro per i quali sussista un mero rapporto di formazione professionale, rapporto nel quale l'insegnamento impartito dall'imprenditore, diretto alla formazione professionale dell'allievo, costituisce l'unico oggetto del contratto, senza che l'attività di quest'ultimo abbia il carattere di continuità e sia remunerata e senza che l'allievo stesso assuma una posizione riconducibile al vincolo di subordinazione. (V 229/87, mass n 450509).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)