Sez. 2, Sentenza n. 12458 del 21/05/2013 (Rv. 626514 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE | Obbligazione del venditore di consegnare la cosa di qualità promessa - Natura - Obbligazione di risultato - Conseguenze - Fattispecie.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ PROMESSE
In tema di compravendita, l'obbligazione del venditore di consegnare la cosa con la qualità pattuita (nella specie, piantina di pomodoro di un certo tipo) è di risultato, con la conseguenza che è egli, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., a dover fornire la prova diretta ad escludere il suo colpevole inadempimento (essendosi ritenuta insufficiente, nella specie, la deduzione circa l'acquisto di semi rivelatisi inidonei).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)