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Sez. 1, Sentenza n. 2746 del 14/10/1963 (Rv. 264243 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - REVOCATORIA PROPOSTA CONTRO UN TERZO FALLITO, NELLE MORE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA A PRONUNCIARE LA REVOCA DELL'ATTO - COMPETENZA PER LE PRONUNCIE CONSEGUENZIALI ALLA DICHIARAZIONE DI REVOCA.*
Stato
decisa il 1963-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264243-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - REVOCATORIA PROPOSTA CONTRO UN TERZO FALLITO, NELLE MORE DEL GIUDIZIO - COMPETENZA A PRONUNCIARE LA REVOCA DELL'ATTO - COMPETENZA PER LE PRONUNCIE CONSEGUENZIALI ALLA DICHIARAZIONE DI REVOCA.*

Nell'ipotesi in cui l'Azione revocatoria fallimentare venga proposta contro un terzo che, nelle more del giudizio, venga a sua volta dichiarato fallito, nel conflitto tra il principio di cui all'art 24 della legge fallimentare (per cui la Competenza funzionale a conoscere delle azioni revocatorie fallimentari, quali azioni che 'derivanò dal fallimento, spetta al tribunale che ha dichiarato il fallimento il curatore del quale ha proposto l'Azione revocatoria) e l'altro secondo il quale, apertosi il fallimento, ogni credito ed ogni diritto sulle cose inventariate, deve essere fatto valere nelle forme stabilite dal capo quinto della legge stessa (art 52 legge fallimentare), cioe attraverso l'insinuazione al passivo o la domanda di restituzione di cose mobili, innanzi al tribunale fallimentare, deve ritenersi che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha posto in essere l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere, nelle forme ordinarie, se la revoca dell'atto debba essere o meno pronunciata, le pronunzie conseguenziali alla dichiarazione di revoca, invece (e cioè restituzione della cosa oggetto dell'atto revocato o pagamento del tantundem), possono essere emesse solo dal tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, e con le forme previste dagli artt. 93 e 103 della legge fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)