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Sez. 1, Sentenza n. 7583 del 30/08/1994 (Rv. 487796 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Revocatoria fallimentare nei confronti di convenuto dichiarato fallito nelle more del giudizio - Prosecuzione davanti al foro del pregresso fallimento - Necessità - Pronunzia di pagamento o di restituzione conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia dell'atto - Tribunale della dichiarazione di fallimento del terzo - Competenza - Spettanza - Convenuto in revocatoria assoggettato a liquidazione coatta amministrativa - Predetti principi. Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487796-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 legge Fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 legge Fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere l'inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Questo principio è del pari applicabile anche nel caso che il convenuto in revocatoria sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa per il rinvio contenuto nell'art. 201, primo comma, all'art. 52, secondo comma legge Fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)