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Sez. 1, Sentenza n. 76 del 08/01/1979 (Rv. 396116 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ESCLUSIONE DELL'INELEGGIBILITA - CONDIZIONI - FATTO CONNESSO CON L'ESERCIZIO DEL MANDATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396116-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ESCLUSIONE DELL'INELEGGIBILITA - CONDIZIONI - FATTO CONNESSO CON L'ESERCIZIO DEL MANDATO - LIMITI.*

La disposizione dell'art 15, comma secondo, del tu n 570 del 1960 che esclude l'ineleggibilita degli amministratori comunali che abbiano lite pendente con il comune per fatto connesso con l'Esercizio del mandato, riguarda soltanto i fatti logicamente collegabili con l'attivita svolta dall'amministratore comunale nell'Esercizio delle sue funzioni e non si riferisce anche agli Atti pregiudizievoli al comune, compiuti dall'amministratore nel proprio interesse, sfruttando illecitamente la propria posizione funzionale che trovano nell'Esercizio della funzione amministrativa soltanto l'occasione del loro compimento. (Conf 45/74, mass n 367552).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)