Sez. 1, Sentenza n. 3798 del 21/06/1995 Cc. (dep. 21/07/1995) Rv. 202256 - 01
Impugnazioni - Rinuncia | Rinuncia "preventiva" - Estraneità alla previsione dell'art. 589 cod. proc. pen. - Conseguenze in materia di inammissibilità, spese e sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen..
Impugnazioni - Rinuncia
La cosiddetta rinuncia preventiva all'impugnazione è estranea alla previsione dell'art. 589 cod. proc. pen., quale manifestazione espressa di acquiescenza ad un determinato provvedimento. Ne deriva che essa, essendo priva di efficacia preclusiva, non comporta l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d) cod. proc. pen., né le conseguenziali pronunce previste dall'art. 616 cod. proc. pen. in tema di spese processuali e sanzione pecuniaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)