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Sez. 1, Sentenza n. 32155 del 19/06/2013 Cc. (dep. 24/07/2013) Rv. 256508 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Natura - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Fattispecie - Rinuncia proposta personalmente dal ricorrente.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256508-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

È valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi è ristretto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)