Sez. 1, Sentenza n. 3693 del 30/10/1975 (Rv. 377901 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - QUESTIONE RELATIVA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - QUESTIONE RELATIVA - PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONFIGURABILITA.*
La questione relativa alla legitimatio ad causam, intesa come il diritto di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, favorevole o contraria, e sussistente, quindi, anche quando la parte agisca a tutela di un diritto altrui, prospettandolo come proprio, e suscettibile di passare in giudicato nel corso del processo, per difetto di impugnazione, se viene esplicitamente esaminata da un giudice, o se passa in giudicato un'altra parte della sentenza, che la presuppone. (V 3316/73, mass n 367205; 606/73, mass n 362697).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)