Sez. U, Sentenza n. 3316 del 05/12/1973 (Rv. 367205 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - ATTIVA - NATURA - MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - CONDIZIONI - TUTELA COME PROPRIO DI DIRITTO ALTRUI - ESCLUSIONE - QUESTIONI RELATIVE ALLA PERSONALITA GIURIDICA DELL'ENTE ATTORE - ATTINENZA AL MERITO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - ATTIVA - NATURA - MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - CONDIZIONI - TUTELA COME PROPRIO DI DIRITTO ALTRUI - ESCLUSIONE - QUESTIONI RELATIVE ALLA PERSONALITA GIURIDICA DELL'ENTE ATTORE - ATTINENZA AL MERITO.*
La legittimazione attiva ad causam e un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito e non per ottenere una pronunzia favorevole. Sussiste percio carenza di legittimazione attiva allorquando taluno, al di fuori dei casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui prospettandolo come altrui, ma non anche quando egli agisca a tutela di un diritto altrui prospettandolo come proprio. Non attengono alla legittimazione ad causam ma al merito, le questioni concernenti la personalita giuridica dell'ente nel cui nome viene proposta l'Azione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)