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Sez. 1, Sentenza n. 6979 del 31/05/1985 Ud. (dep. 12/07/1985) Rv. 170093 - 01

REATO CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - REATI COMMESSI DAGLI APPARTENENTI - APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E PREVISIONE DEL REATO FINE - RESPONSABILITÀ COME COMPARTECIPE - INSUFFICIENZA - ESTREMI - ELEMENTO PSICOLOGICO PER LA PARTECIPAZIONE - ESTREMI - EFFETTI - ASSOCIATO NON IMPLICATO NELLA COMMISSIONE MATERIALE DEL FATTO - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - BANDA ARMATA - ATTRIBUZIONE AI PARTECIPI DEI DELITTI RIVENDICATI - ATTRIBUZIONE INDISTINTA E DISSOCIAZIONE - DELITTI NON RIVENDICATI - RISERVA DEL GIUDICE PER I RESPONSABILI DI QUESTI ULTIMI - VALUTAZIONE ILLEGITTIMA.*
Stato
decisa il 1985-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170093-01

REATO CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - REATI COMMESSI DAGLI APPARTENENTI - APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE E PREVISIONE DEL REATO FINE - RESPONSABILITÀ COME COMPARTECIPE - INSUFFICIENZA - ESTREMI - ELEMENTO PSICOLOGICO PER LA PARTECIPAZIONE - ESTREMI - EFFETTI - ASSOCIATO NON IMPLICATO NELLA COMMISSIONE MATERIALE DEL FATTO - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - BANDA ARMATA - ATTRIBUZIONE AI PARTECIPI DEI DELITTI RIVENDICATI - ATTRIBUZIONE INDISTINTA E DISSOCIAZIONE - DELITTI NON RIVENDICATI - RISERVA DEL GIUDICE PER I RESPONSABILI DI QUESTI ULTIMI - VALUTAZIONE ILLEGITTIMA.*

In tema di reati commessi da appartenenti ad associazioni criminose, la sola appartenenza all'associazione ed anche lo eventuale previsione del reato fine, sono di per sè inidonee a far ritenere responsabile come compartecipe il singolo associato, rimasto estraneo alla ideazione e alla esecuzione del reato fine, in Mancanza di una prova sicura circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto Forma di istigazione o di agevolazione causalmente rilevanti rispetto alla realizzazione del reato fine. Infatti, per la sussistenza del dolo di partecipazione, non basta la semplice consapevolezza di concorrere all'altrui Azione criminosa, ma occorre la volontà di contribuire, con il proprio operato, alla realizzazione del fatto. La qualcosa importa - per quanto concerne l'associato non implicato nella commissione materiale del fatto -, un contributo di volontà di carattere determinante nella sua verificazione nonché lo accertamento della circostanza, secondo la quale quegli sia munito di poteri deliberativi in ordine all'attività della associazione criminosa. Ne consegue che l'attribuzione, ai componenti di una banda armata, in maniera indistinta ed in presenza di Atti di dissociazione, di tutti i delitti rivendicati dai rispettivi nuclei di appartenenza, riservandosi - da parte del giudice - la specifica individuazione dei responsabili solo di delitti non rivendicati, si risolve in una presunzione assoluta di responsabilità, estranea all'ordinamento giuridico e come tale illegittima.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)