Sez. 2, Sentenza n. 1934 del 14/12/1985 Ud. (dep. 11/03/1986) Rv. 172055 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AD UNO O PIÙ REATI DI PERSONA CHE IGNORI L'ESISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE - RESPONSABILITÀ PER IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DELLA ASSOCIAZIONE - RESPONSABILITÀ PER IL REATO ASSOCIATIVO ANCHE QUANDO I REATI-OGGETTO SIANO RIMASTI INCOMPIUTI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - PARTECIPAZIONE AD UNO O PIÙ REATI DI PERSONA CHE IGNORI L'ESISTENZA DELL'ASSOCIAZIONE - RESPONSABILITÀ PER IL DELITTO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - ESCLUSIONE - CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DELLA ASSOCIAZIONE - RESPONSABILITÀ PER IL REATO ASSOCIATIVO ANCHE QUANDO I REATI-OGGETTO SIANO RIMASTI INCOMPIUTI.*
Non risponde del delitto di associazione per delinquere, di cui all'art. 416 cod. pen., colui che partecipi alla commissione di uno solo o di più reati qualora ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, invece, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio sarà imputato del reato associativo anche nel caso che il reato-oggetto sia rimasto a livello di meri Atti preparatori e non abbia raggiunto lo stadio della consumazione. (V mass n 170093; (V mass n 170226).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)