Sez. L - , Sentenza n. 30264 del 14/10/2022 (Rv. 665836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CAPACITA' LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Rivalutazione dell'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto - Esclusione - Limitazione al periodo di effettiva esposizione al rischio - Necessità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CAPACITA' LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
Il disposto dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall'altro, che la locuzione "intero periodo lavorativo" deve essere intesa - alla luce delle finalità della l. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte cost, nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, periodo, quindi, in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.
Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)