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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 26923 del 23/12/2016 (Rv. 642296 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Rivalutazione dell'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto - Esclusione - Limitazione al periodo di effettiva esposizione al rischio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642296-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Il disposto dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, tale estensione comporterebbe un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale, e, dall'altro, che l'"intero periodo lavorativo" deve essere inteso - alla luce delle finalità della l. n. 257 del 1992, evidenziate anche da Corte cost, nella sentenza n. 5 del 12 gennaio 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)