Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 19/07/1966 (Rv. 323777 - 01)
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSISTENZA E SALVATAGGIO - INDENNITA E COMPENSO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - PAGAMENTO DEL COMPENSO DA PARTE DI UNO DEI COOBBLIGATI SOLIDALI - SURROGAZIONE A FAVORE DEL SOLVENS.*
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE - ASSISTENZA E SALVATAGGIO - INDENNITA E COMPENSO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - PAGAMENTO DEL COMPENSO DA PARTE DI UNO DEI COOBBLIGATI SOLIDALI - SURROGAZIONE A FAVORE DEL SOLVENS.*
Nell'ipotesi di soccorso obbligatorio in mare, i titolari dei beni partecipi alla spedizione marittima ed investiti dal rischio di danno, sono obbligati in via solidale nei confronti del soccorritore per le competenze (spese, danni, compenso) ad esso spettanti. Qualora uno dei predetti obbligati abbia corrisposto al soccorritore tali competenze anche per gli altri obbligati, a favore del solvens ha luogo la surrogazione di diritto, ai sensi dell'art 1203 n 3 cod civ. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Navig. art. 493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)