Sez. 3, Sentenza n. 3910 del 12/06/1986 (Rv. 446740 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO - ORDINANZA DI RILASCIO - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESAME DEL MERITO - PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO - ORDINANZA DI RILASCIO - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESAME DEL MERITO - PROPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
È ammissibile il regolamento di Competenza avverso il provvedimento con il quale il pretore - in procedimento per convalida di sfratto - dopo avere emanato ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., rimetta le parti davanti al giudice competente per l'esame del merito (art. 667, secondo comma, cod. proc. civ.) ovvero disponga che la causa prosegua davanti a sè, avendo siffatta statuizione, ancorché emessa nella Forma dell'ordinanza, natura decisoria intrinseca. (Conf 2815/83, mass n 427730; (Conf 5862/83, mass n 430711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)