Sez. 3, Sentenza n. 6862 del 16/12/1988 (Rv. 461116 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO - ORDINANZA DI RILASCIO - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESAME DEL MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI CONVALIDA DI SFRATTO - ORDINANZA DI RILASCIO - RIMESSIONE DELLE PARTI DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE PER L'ESAME DEL MERITO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
È ammissibile il regolamento di Competenza avverso il provvedimento con il quale il pretore, in procedimento per convalida di sfratto, disattesa l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto, dopo aver emanato ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ., rimetta le parti davanti al giudice competente per l'esame del merito (art. 667, secondo comma, cod. proc. civ.), avendo siffatta statuizione, ancorché emessa nella Forma dell'ordinanza, intrinseca natura decisoria. (Conf 3910/86, mass n 446740; (Conf 5862/83, mass n 430711; (Conf 1701/81, mass n 412375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)