Sez. 5 - , Ordinanza n. 30406 del 23/11/2018 (Rv. 651616 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI | Reddito derivante da affitto di terreni ad uso promiscuo - Criteri di determinazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI
Nell'ipotesi di affitto di un terreno in parte per uso agricolo ed in parte per uso non agricolo, ai fini della tassazione IRPEF, per la porzione di terreno destinata all'attività agricola il reddito conseguito rientra in quello agrario ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 917 del 1986, mentre la restante parte del reddito va ricondotta alla categoria residuale dei redditi diversi, in virtù dell'art. 67, lett. e), TUIR.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 27, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)