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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25927 del 31/10/2017 (Rv. 646174 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI | - Affitto di terreno per uso agricolo a società di capitali - Canoni di affitto - Obbligo per il concedente della dichiarazione tra i redditi diversi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646174-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - ALTRI REDDITI

In materia di imposte sui redditi, non devono essere dichiarati tra i redditi diversi i canoni percepiti dal concedente persona fisica per l'affitto di terreno a società di capitali per uso agricolo, posto che, in virtù del combinato disposto degli artt. 29, comma 4, (ora art. 32, comma 4) del d.P.R. n. 917 del 1986 e 81, comma l, lett. e), (ora art. 67, comma 1, lett. e) del medesimo d.P.R., la cui ratio consiste in un'agevolazione limitata agli imprenditori agricoli a titolo principale, emerge, per un verso (con riferimento all'affittuario), che l'esercizio di un'impresa agricola da parte di società (diverse dalla società semplice) non è produttiva di reddito agrario (ma di reddito d'impresa) e, per altro verso (con riferimento al locatore), che devono essere dichiarati fra i redditi diversi solo i canoni di affitto del terreno concesso a società (diverse dalla società semplice) per uso non agricolo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)