Sez. 1, Sentenza n. 3230 del 04/10/1976 (Rv. 382020 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO - IMPOSTA GRADUALE DI REGISTRO - ASSOGGETTAMENTO - CONDIZIONI - MANCATA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE DOPO LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO PER INATTIVITA - RILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZE (ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI) - IN GENERE - DECRETO INGIUNTIVO - IMPOSTA GRADUALE DI REGISTRO - ASSOGGETTAMENTO - CONDIZIONI - MANCATA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE DOPO LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO PER INATTIVITA - RILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 28 quinto comma del RDL 7 agosto 1936 n 1531, l'assoggettamento del decreto ingiuntivo all'imposta graduale di registro deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui, pur in difetto di una formale declaratoria di esecutivita del decreto stesso, sussistano le condizioni affinche il creditore possa ottenere quella declaratoria. L'applicazione di detta imposta, pertanto, e legittima non solo nei casi, espressamente previsti dalla norma citata, della mancata iscrizione a ruolo della causa di opposizione e della mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, ma anche in quello della mancata riassunzione della causa di opposizione, nel termine di cui all'art 307 primo comma cod proc civ, dopo la cancellazione dal ruolo per inattivita delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 114, Regio Decr. 07/08/1936 num. 1531 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)