Sez. 5 - , Ordinanza n. 3455 del 11/02/2021 (Rv. 660488 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta proporzionale di registro su decreto ingiuntivo - Presupposti - Esecutività derivante da provvisoria concessione del giudice, mancata opposizione dell’intimato o inattività dell’opponente - Irrilevanza - Riscossione e liquidazione ove la pretesa sia soggettivamente o oggettivamente limitata - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
La soggezione del decreto ingiuntivo ad imposta proporzionale di registro è connessa e commisurata alla relativa esecutività, non rilevando che quest'ultima consegua alla concessione provvisoria del giudice in fase sommaria o contenziosa – artt. 642 e 648 c.p.c. – ovvero derivi dalla mancata opposizione dell'intimato o dall'inattività dell'opponente – art. 647 c.p.c. - , sicchè, nel caso in cui l'esecutività – concessa "iussu iudicis" o derivata "ope legis" – non corrisponda all'intero ammontare del credito, ma sia soggettivamente o oggettivamente limitata, l'imposta di registro deve essere liquidata e riscossa entro tali limiti, salva l'eventualità di un conguaglio o di un rimborso in relazione all'esito variabile della sentenza resa all'esito del giudizio di opposizione; ne deriva che, a prescindere dal vincolo di solidarietà passiva, l'acquisizione dell'esecutività – per mancata opposizione - nei confronti di un solo condebitore solidale nei ridotti limiti dell'importo per cui questi sia tenuto nei confronti del creditore comporta la tassazione del decreto ingiuntivo per l'ammontare corrispondente, anche se inferiore a quello della somma ingiunta per intero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)