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Sez. 3, Sentenza n. 37770 del 14/07/2005 Cc. (dep. 18/10/2005) Rv. 232979 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Audizione dell'interessato - Equiparabile all'udienza - Esclusione - Ragioni - Termine per provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in sede di interrogatorio di garanzia.
Stato
decisa il 2005-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232979-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, non può essere qualificata come udienza l'attività giurisdizionale svolta dal giudice in sede di interrogatorio di garanzia, in quanto non sussiste alcun contraddittorio, né un'istanza della parte, né l'obbligo per il giudice di emettere comunque una decisione, atteso che il giudice per le indagini preliminari, una volta verificato attraverso l'interrogatorio che persistono le condizioni per il mantenimento della misura disposta, non emette alcuna decisione, mentre provvede alla revoca o alla sostituzione della misura solo se tali condizioni risultano insussistenti. Pertanto il G.i.p. deve provvedere nel termine di dieci giorni, e non immediatamente, sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)