Sez. 1, Sentenza n. 4464 del 24/06/1999 Cc. (dep. 23/09/1999) Rv. 214658 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Causa di ricusazione sorta in udienza - Termine per la presentazione - Termine dell'udienza - Udienza - Nozione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
L'art.38 cod.proc.pen. fissa quale termine ultimo per la dichiarazione di ricusazione fondata su causa nota al momento degli atti introduttivi al dibattimento, il termine previsto dall'art.491 stesso codice, a norma del quale è preclusa la deduzione delle questioni indicate "se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti". Pertanto, il rinvio dell'udienza prima della decisione sulle questioni preliminari, non legittima la proposizione della ricusazione alla udienza successiva. Qualora, invece, la causa di ricusazione sia divenuta nota durante l'udienza, vale l'ulteriore criterio dettato dall'art.38, comma 2, cod.proc.pen., per il quale "la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza", intendendosi quest'ultima espressione nel suo significato proprio, di unità quotidiana di lavoro, con esclusione della possibilità di farla coincidere con la nozione di dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)