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Sez. U - , Ordinanza n. 2370 del 25/01/2023 (Rv. 666636 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Magistrati - Inosservanza dei termini di deposito dei provvedimenti - Responsabilità contabile per danno erariale da disservizio - Configurabilità - Presupposti. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666636-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

In tema di danno erariale, per configurare in capo ad un magistrato, oltre alla responsabilità disciplinare, una responsabilità contabile da disservizio derivante dall'inosservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, occorre un "quid pluris" rispetto al mero ritardo (seppure reiterato, grave e ingiustificato) e, cioè, un danno aggiuntivo di carattere patrimoniale, insito nella condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole durata o al risarcimento per diniego di giustizia, oppure il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituzionale che l'ordinamento attribuisce ad esso, configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un reato (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) o si risolva in un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico attinente alla retribuzione del magistrato stesso.

Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Legge 27/04/1982 num. 186 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 7 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Cod. Pen. art. 328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)