Sez. U, Ordinanza n. 22688 del 02/11/2011 (Rv. 619093 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o servizio - Violazione dei doveri strumentali alle funzioni svolte - Responsabilità amministrativa - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa di un soggetto che, legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, causi un danno con azioni od omissioni connesse alla violazione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali, attinendo al merito e, dunque, ai limiti interni della "potestas iudicandi", ogni questione attinente al tipo e all'ammontare del danno stesso diverso da quello all'immagine. (Fattispecie relativa a un magistrato venuto meno al dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare all'Amministrazione i compensi per essi ricevuti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)