Sez. L - , Sentenza n. 24352 del 16/10/2017 (Rv. 646138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Indicazione di un unico criterio di scelta - Necessità di specificazione delle modalità di applicazione - Sussistenza - Mancata indicazione delle ragioni di ricorso ad un solo criterio - Licenziamento - Inefficacia - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamenti collettivi, ove nella comunicazione preventiva ex art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991 sia indicato un unico criterio per l'individuazione dei lavoratori destinatari del licenziamento, è necessaria, al fine di permettere l'esauriente e univoca selezione dei predetti senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro, la specificazione delle modalità di attuazione di tale criterio tra i dipendenti in servizio e, quindi, in comparazione tra loro, con apposita interlocuzione con le parti sociali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'adozione dell'unico criterio dei carichi di famiglia, con l’indicazione della specifica soppressione della posizione lavorativa alla quale era preposto il dipendente licenziato, in assenza di motivazione circa la preferenza di detto criterio rispetto agli altri due - dell’anzianità e delle esigenze tecnico produttive -, non consentisse di individuare, in via oggettiva e predeterminata, il lavoratore da sospendere, cosicché la scelta operata dall'imprenditore si era nella realtà risolta in una valutazione di carattere prettamente discrezionale).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)