Sez. L - , Ordinanza n. 28461 del 07/11/2018 (Rv. 651391 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Cessazione dell'attività aziendale - Comunicazione ex art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 - Tempestività - Necessità - Unicità del criterio di scelta - Irrilevanza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo, il mancato rispetto del termine di sette giorni, previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991 per la comunicazione dell'elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta, determina l'invalidità dei recessi intimati, restando irrilevante che il licenziamento dipenda dalla totale cessazione dell'attività aziendale e che il criterio di scelta sia unico per tutti i lavoratori, dal momento che la gradualità delle operazioni di chiusura e la permanenza, sia pur temporanea, di taluni lavoratori, finalizzata al completamento delle operazioni ultimative, richiede l'applicazione di criteri di scelta predeterminati, controllabili da tutti i soggetti interessati e finalizzati all'individuazione dei tempi di operatività del licenziamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)