Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 22/04/2013 (Rv. 626203 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Illecito istantaneo con effetti permanenti - Lesione dell'integrità psichica - Danno morale da "patema d'animo" - Mero sviluppo di un danno già manifestatosi con l'esaurimento dell'azione del responsabile dell'illecito - Decorrenza unitaria della prescrizione - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la lesione dell'integrità psichica che si sostanzi in un danno morale da patema d'animo non costituisce conseguenza di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella già manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile che abbia determinato un danno da inquinamento, bensì un mero sviluppo e un aggravamento del danno già insorto, sicché è dalla data dell'esaurimento della condotta illecita che decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di tutti i danni.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)