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Sez. 1, Sentenza n. 5081 del 15/03/2016 (Rv. 639017 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Uso di atto falso - Illecito istantaneo - Configurabilità - Relativa azione risarcitoria - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639017-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'uso di un atto falso, che si concretizza allorquando il danneggiante se ne avvalga con modalità tali da determinare conseguenze giuridicamente rilevanti, ha natura di illecito istantaneo, sicché il termine di prescrizione del diritto al risarcimento inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, restando irrilevanti ulteriori conseguenze pregiudizievoli che ne costituiscano un mero sviluppo o aggravamento, senza tradursi in una lesione nuova ed autonoma. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto realizzato l'illecito con la produzione del documento falso a corredo di un ricorso per decreto ingiuntivo, dalla cui notificazione aveva fatto, quindi, decorrere il termine prescrizionale dell'intrapresa azione risarcitoria, senza attribuire rilevanza alla successiva esecuzione forzata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)